Conto Energia

  1) A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
  2) A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
  3) Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
  4) Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
  5) Come si accede agli incentivi del Conto Energia?
  6) In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?
  7) L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
  8) Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
  9) Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?
  10) Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?


 1) A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?

Secondo il nuovo decreto, l’incentivo viene riconosciuto su tutta l’energia prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete elettrica.

2) A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica.
In particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:

  • Impianto non integrato (es. impianto al suolo);
  • Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura);
  • Impianto integrato (es. pensiline con copertura costituita da moduli fotovoltaici).

La tabella di seguito sintetizza il valore dell'íincentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto per impianti entrati in servizio dal 01/01/2010 al 31/12/2010:
 

Taglia di potenza dell'impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW ≤ P ≤ 3 kW

0,384

0,422

0,470

3 kW < P ≤ 20 kW

0,365

0,403

0,442

P > 20 kW

0,346

0,384

0,422

 Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2011 le tariffe incentivanti saranno ridefinite con successivi decreti interministeriali.

3) Che cosa è il servizio di scambio sul posto?

Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti di potenza nominale non superiore a 200 kW.

4) Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?

Il termine “Conto Energia” indica un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni. L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. Ciò si differenzia dall’ “incentivazione in conto capitale” intendendo in questo caso l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto.

5) Come si accede agli incentivi del Conto Energia?

Il GSE riconosce gli incentivi del Conto Energia a coloro che presentano a impianto ultimato ed in esercizio, una domanda con allegata la documentazione finale di progetto. IDEABIO su richiesta del cliente, elabora la documentazione necessaria e le domande per l’accesso agli incentivi del Conto Energia.

6) In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?

Per gli impianti di potenza fino a 200 kW, si può in alternativa:

-

usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.

-

vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato (secondo le regole riportate nella delibera 34/05);

-

vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi, oppure attraverso la Borsa elettrica;

Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, è possibile solamente:

-

vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato (secondo le regole riportate nella delibera 34/05);

-

vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi, oppure attraverso la Borsa elettrica.

 

7) L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:

-

incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;

-

incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;

-

certificati verdi;

-

titoli di efficienza energetica.

 

8) Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

Gli incentivi del Conto Energia vengono erogati per 20 anni e l’incentivo erogato al momento (sono in corso dei procedimenti intesi ad aggiornare le tariffe su base Istat) è costante per tutto il periodo di incentivazione.
Al termine del periodo ventennale continuano i benefici derivanti da:

-

scambio sul posto dell’elettricità, per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;

-

remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete, per tutti gli impianti ad eccezione di quelli fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

 

9) Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?

Secondo quanto indicato nell’allegato del DM 19 febbraio 2007, alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):

-

documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale, corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su supporto informatico;

-

scheda tecnica d’impianto;

-

elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;

-

certificato di collaudo dell’impianto;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;

-

eventuale copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp se ricadenti nell’art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).

 

10) Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio:

  • la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento),
  • il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto),
  • il valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata,
  • la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia.